Importi contributi 2019


Minimi retributivi 1° gennaio 2019

 


 
In data 15 Gennaio 2019, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si è riunita, formalmente convocata, la Commissione Nazionale prevista dall’art. 44 C.C.N.L. “Lavoro Domestico” (stipulato in data 16.07.2013), per determinare i nuovi minimi retributivi derivanti dalla variazione del costo della vita (art. 37 CCNL LAVORO DOMESTICO). La Commissione ha aggiornato, con decorrenza 1° gennaio 2019, le tabelle A, B, C, D, E, F e G, comprensive dei valori convenzionali di vitto e alloggio sulla base degli aumenti contrattuali e dei dati ISTAT rilevati a novembre 2018 (1,4%), secondo quanto previsto dall’art. 37 del CCNL del Lavoro Domestico del 16.07.2013 ed in considerazione dei chiarimenti a verbale allegati al CCNL stesso. 

Le trasferte nel lavoro domestico


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Sono previste le
trasferte del lavoratore domestico



  
 

Il lavoratore convivente è tenuto, ove richiesto dal datore di lavoro, a recarsi in trasferta, ovvero a seguire il datore di lavoro o la persona alla cui cura egli è addetto, in soggiorni temporanei in altro comune e/o in residenze secondarie. In tali località il lavoratore fruirà dei riposi settimanali.
Nei casi di trasferta indicati saranno rimborsate al lavoratore le eventuali spese di viaggio che egli abbia direttamente sostenuto in tali occasioni.
Sarà inoltre corrisposta al lavoratore una diaria giornaliera, pari al 20% della retribuzione minima tabellare giornaliera, per tutti i giorni nei quali egli sia stato in trasferta ovvero si sia recato in soggiorni temporanei, salvo il caso in cui il relativo obbligo fosse stato contrattualmente previsto nella lettera di assunzione.

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