PERIODO DI PROVA NEL LAVORO DOMESTICO



È previsto un periodo di prova di 8 giorni di lavoro effettivo (30 gg. per il livello DS). Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere risolto in qualsiasi momento da ciascuna delle parti senza preavviso ma con il pagamento, a favore del lavoratore, della retribuzione e delle eventuali competenze accessorie per le prestazioni effettivamente rese.

Il lavoratore che, scaduto il periodo di prova, non ha ricevuto comunicazione di disdetta, si considera confermato e il rapporto prosegue secondo quanto previsto nel contratto di assunzione.



LO STIPENDIO NEL LAVORO DOMESTICO


Lo stipendio è composto dalle seguenti voci:
·         retribuzione minima contrattuale;
·         eventuali scatti di anzianità;
·         eventuale compenso sostitutivo di vitto e alloggio;
·         eventuale superminimo.

Il datore di lavoro, contestualmente alla corresponsione periodica della retribuzione, deve predisporre un prospetto paga in duplice copia, una per il lavoratore, firmata dal datore di lavoro, e l'altra per il datore di lavoro, firmata dal lavoratore.

Scatti anzianità
Spetta al lavoratore, per ogni biennio di servizio presso lo stesso datore di lavoro, un aumento del 4% sul valore della retribuzione minima contrattuale, per un massimo di sette scatti.

ORARIO DI LAVORO E RIPOSI



Lavoratori non conviventi
Massimo 8 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 40 ore settimanali.
Al lavoratore tenuto all'osservanza di un orario giornaliero pari o superiore alle 6 ore, ove sia concordata la presenza continuativa sul posto di lavoro, spetta la fruizione del pasto, oppure un'indennità pari al suo valore convenzionale. Il tempo necessario alla fruizione del pasto sarà concordato fra le parti e non retribuito ma in ogni caso il periodo di consumazione del pasto non può essere inferiore a 10 minuti.


Lavoratori conviventi
Massimo 10 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali.
Il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 11 ore consecutive nell'arco della stessa giornata e ad un riposo intermedio non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, di 2 ore; durante tali riposi il lavoratore potrà uscire dall' abitazione del datore di lavoro.
Le cure personali e delle proprie cose, salvo quelle di servizio, saranno effettuate dal lavoratore fuori dall'orario di lavoro.
Il riposo settimanale, per i lavoratori conviventi, è di 36 ore e deve essere goduto per 24 ore la domenica (o in una diversa giornata che sostituisca a tutti gli effetti la giornata festiva), mentre le residue 12 ore possono essere godute in qualsiasi altro giorno della settimana, concordato tra le parti.

Eventuali ore lavorative effettuate durante la giornata di riposo andranno retribuite con le relative maggiorazioni straordinarie e recuperate nel giorno immediatamente successivo.

Lavoro notturno
È considerato lavoro notturno quello prestato tra le ore 22.00 e le ore 6.00, ed è compensato, se ordinario, con la maggiorazione del 20% della retribuzione globale di fatto.

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