LA CONCILIAZIONE SINDACALE



QUANDO A FINE RAPPORTO NON SITROVA UN ACCORDO

Quando il rapporto di lavoro finisce, soprattutto se è durato anni, possono nascere divergenze sui conteggi di chiusura, in particolare sul TFR oppure su eventuali straordinari o altro.

In questi casi è importante cercare una soluzione che sia definitiva e non impugnabile per evitare che il dipendente, anche a mesi di distanza, possa rivolgersi a un avvocato, al sindacato o, peggio, alla direzione territoriale del lavoro.

Il metodo più semplice e sicuro è quello di fare un tentativo di conciliazione con l’assistenza di un conciliatore sindacale (come previsto dall’articolo 2113 c.c. * art. 411 comma 3° c.p.c.).

La procedura è veloce e non è necessario, in questa fase, essere seguiti da un legale, per quanto, se lo si ritiene, non è vietato.

Si tratta di uno strumento facoltativo ma, in caso questa strada venga intrapresa, l’eventuale accordo raggiunto è vincolante per le parti.

Alla fine dell’incontro viene steso un verbale contenente le decisioni economiche e i tempi di liquidazione (che possono anche prescindere dai dettami del CCNL) e una copia di tale verbale viene depositata presso la D.P.L. competente a cura del conciliatore.

L’accordo, una volta sottoscritto, è vincolante, riservato e non impugnabile.

Quali sono i tempi previsti per un tentativo di conciliazione?

Di solito pochi giorni si organizza l’incontro presso la nostra sede, alla presenza delle parti e del conciliatore sindacale. L’incontro può durare da una mezzora se c’è già un accordo di massima fino a un paio d’ore se la fase negoziale si rivela un po’ più difficoltosa.


Quali i costi?

La nostra agenzia è disponibile a organizzare per Voi un contro, con l’assistenza del conciliatore sindacale, presso la nostra sede; l’importo omnicomprensivo è pari a 150,00 €.

NUOVI MINIMI RETRIBUTIVI 2024

  NUOVI MINIMI RETRIBUTIVI 2024   In data 9 gennaio 2024 le parti datoriali e sindacali hanno firmato l’accordo sui nuovi minimi retri...