Preavviso e giusta causa di licenziamento


Preavviso e giusta causa di licenziamento

 

Art. 39 CCNL Risoluzione del rapporto di lavoro e preavviso

1. Il rapporto di lavoro può essere risolto da ciascuna delle parti con l'osservanza dei seguenti termini di preavviso:
per i rapporti non inferiori a 25 ore settimanali:
- fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario;
- oltre i 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 30 giorni di calendario.
I suddetti termini saranno ridotti del 50% nel caso di dimissioni da parte del lavoratore;
per i rapporti inferiori alle 25 ore settimanali:
- fino a 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 8 giorni di calendario;
- oltre i 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario.

2. I termini di preavviso di cui al comma precedente saranno raddoppiati nell'eventualità in cui il datore di lavoro intimi il licenziamento prima del trentunesimo giorno successivo al termine del congedo per maternità.

3. Per i portieri privati, custodi di villa ed altri dipendenti che usufruiscono con la famiglia di alloggio indipendente di proprietà del datore di lavoro, e/o messo a disposizione dal medesimo, il preavviso è di:
- 30 giorni di calendario, sino ad un anno di anzianità,
- 60 giorni di calendario per anzianità superiore.
Alla scadenza del preavviso, l'alloggio dovrà essere rilasciato, libero da persone e da cose non di proprietà del datore di lavoro.

4. In caso di mancato o insufficiente preavviso, è dovuta dalla parte recedente un'indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso non concesso.

5. Possono dare luogo al licenziamento senza preavviso mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro. Il licenziamento non esclude le eventuali responsabilità nelle quali possa essere incorso il lavoratore.

6. Al lavoratore che si dimette per giusta causa compete l'indennità di mancato preavviso.

7. In caso di morte del datore di lavoro il rapporto può essere risolto con il rispetto dei termini di preavviso indicati nel presente articolo.

8. I familiari coabitanti, risultanti dallo stato di famiglia, sono obbligati in solido per i crediti di lavoro maturati fino al momento del decesso.

9. Nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato mediante intimazione del licenziamento, il datore di lavoro, su richiesta scritta del lavoratore, sarà tenuto a fornire una dichiarazione scritta che attesti l'avvenuto licenziamento.

10. Le dimissioni del lavoratore devono essere convalidate, a norma dell'art. 4, comma 17 e seguenti della legge 92/2012 in sede sindacale, ovvero presso la Direzione Territoriale del Lavoro o presso il Centro per l'Impiego o anche sottoscrivendo copia della denuncia di cessazione del rapporto inoltrata dal datore di lavoro alle competenti sedi.
 

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Oltre ai termini del preavviso, si richiama l'attenzione al comma 4: il significato di questo comma è che il recedente deve preavvisare in tempo l’altra parte in quanto diversamente è dovuta all’altra una indennità di mancato preavviso.
Se si tratta del lavoratore che abbandona il posto di lavoro in anticipo o senza il preavviso verrà fatta una trattenuta dalle spettanze di fine rapporto.
Se si tratta del datore di lavoro che licenzia il lavoratore, il preavviso deve essere sempre lavorato oppure deve essere corrisposta l’indennità sostitutiva del preavviso.
L’unico caso in cui il preavviso può non essere rispettato è il caso in cui il lavoratore ponga in essere una mancanza così grave “da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro”.
Quali sono questi casi?
Non essendoci una esemplificazione nel CCNL, dobbiamo utilizzare il buon senso vista la normale giurisprudenza.
Cerchiamo di esemplificare:
  • Assenza continuativa dal lavoro per almeno 4 giorni;
  • Grave insubordinazione nei confronti del datore di lavoro;
  • Stati di ubriachezza sul lavoro;
e casi di simile gravità.

La sequenza operativa per mancato rientro in servizio o assenza dal lavoro oltre 4 giorni lavorativi è la seguente:

 
  • In caso di assenza dal lavoro continuativa oltre 4 giorni, si predispone una lettera di contestazione indirizzata all’indirizzo di residenza al lavoratore per quanto successo lasciando 5 giorni di tempo per produrre eventuali giustificazioni. La lettera deve essere inviata all’ultimo indirizzo di residenze o di domicilio in Italia conosciuto. Questo serve per evidenziare la mancanza che determina il successivo licenziamento per giusta causa. Nella lettera di contestazione si indica anche la sospensione del rapporto di lavoro con effetto dalla data della contestazione: questo “congela” il rapporto di lavoro ed azzera qualsiasi onere per il datore di lavoro ed impedisce al lavoratore di poter pretendere di riprendere servizio o accedere all’alloggio per motivi diversi che non siano di prendere gli effetti personali.
  • Trascorsi almeno 5 giorni (lavorativi) dal ricevimento della contestazione, si invia la lettera di licenziamento per giusta causa (senza preavviso). Se il lavoratore è convivente e ci sono effetti personali presso la famiglia, bisognerà prendere le accortezze del caso (non esiste procedura, ma solo buon senso).

Problema ricevimento lettera di contestazione

Ipotesi 1 – Lavoratore con domicilio presso datore di lavoro e residenza altrove: la raccomandata viene inviata alla residenza, per cui non si pone il problema del ritiro;

Ipotesi 2 – Lavoratore con residenza presso il datore di lavoro: in questo caso la famiglia può ritirare la raccomandata come può aver fatto per tutta la corrispondenza arrivata sino a quel momento. Se non c’è il nome sul campanello/buchetta, bisogna provvedere;

Ipotesi 3 La lettera di contestazione non viene recapitata per compiuta la giacenza (indirizzo esatto): la lettera si intende comunque notificata e da li partono i termini per la procedura;

Ipotesi 4 – La lettera di contestazione non viene recapitata perché il lavoratore è sconosciuto all’indirizzo: in questo caso rimandiamo la lettera all’unico indirizzo conosciuto, ergo l’indirizzo del datore di lavoro (Ipotesi 2).


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