Feste pasquali




Il Lunedì di Pasqua, come cita l'articolo 17 del CCNL dei domestici Festività nazionali e infrasettimanali, è considerato giorno festivo.
In tali giornate deve essere osservato il completo riposo, fermo restando l'obbligo di corrispondere la normale retribuzione.
Per i rapporti di lavoro ad ore il giorno festivo  viene retribuito sulla base della normale paga oraria ragguagliata ad un 1/6 dell'orario settimanale. Le festività da retribuire sono tutte quelle cadenti nel periodo interessato, indipendentemente dal fatto che in tali giornate fosse prevista, o meno, la prestazione lavorativa.
In caso di prestazione lavorativa è dovuto, oltre alla normale retribuzione giornaliera, il pagamento delle ore lavorate con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 60%.
La Domenica di Pasqua, non essendo riportata nell'elenco delle festività di cui al suddetto articolo 17 del CCNL, soggiace alla gestione delle altre domeniche dell'anno, senza alcuna distinzione particolare.
Si rimanda, pertanto, alla previsione del contratto individuale del Collaboratore per l'identificazione del trattamento riservato in tale giornata. 

       

 

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