Lavoratori non conviventi
Massimo 8 ore giornaliere, non
consecutive, per un totale di 40 ore settimanali.
Al lavoratore tenuto all'osservanza di
un orario giornaliero pari o superiore alle 6 ore, ove sia concordata la
presenza continuativa sul posto di lavoro, spetta la fruizione del pasto, oppure
un'indennità pari al suo valore convenzionale. Il tempo necessario alla
fruizione del pasto sarà concordato fra le parti e non retribuito ma in ogni caso il periodo
di consumazione del pasto non può essere inferiore a 10 minuti.
Lavoratori conviventi
Massimo 10 ore giornaliere, non
consecutive, per un totale di 54 ore settimanali.
Il lavoratore convivente ha diritto ad
un riposo di almeno 11 ore consecutive nell'arco della stessa giornata e ad un
riposo intermedio non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, di 2 ore;
durante tali riposi il lavoratore potrà uscire dall' abitazione del datore di
lavoro.
Le cure personali e delle proprie cose,
salvo quelle di servizio, saranno effettuate dal lavoratore fuori dall'orario
di lavoro.
Il riposo settimanale, per i lavoratori
conviventi, è di 36 ore e deve essere goduto per 24 ore la domenica (o in
una diversa giornata che sostituisca a tutti gli effetti la giornata festiva),
mentre le residue 12 ore possono essere godute in qualsiasi altro giorno della
settimana, concordato tra le parti.
Eventuali ore lavorative effettuate
durante la giornata di riposo andranno retribuite con le relative maggiorazioni
straordinarie e recuperate nel giorno immediatamente successivo.
Lavoro notturno
È considerato lavoro
notturno quello prestato tra le ore 22.00 e le ore 6.00, ed è compensato,
se ordinario, con la maggiorazione del 20% della retribuzione globale di fatto.
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